L'
ex regime dei contribuenti minimi cambia nome e (in parte) funzione. Ora si chiama "
regime fiscale di vantaggio" e servirà anche a sostenere
chi perde il lavoro e vuole proseguire la stessa attività in
forma autonoma. E' l'ultima tappa della trasformazione subita dal cosiddetto "
forfettone", cioè il regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi con un
fatturato annuo non superiore a
30mila euro che dal 2008 godono di una tassazione agevolata. Ora si riduce la platea dei destinatari e la durata, ma aumenta il vantaggio fiscale.
La
manovra del luglio 2011 - uno dei due provvedimenti economici estivi dell'ex governo Berlusconi - aveva modificato il regime di favore per le partite Iva "povere" ponendo
condizioni più strette per accedervi e soprattutto una scadenza temporale di
5 anni. Ora una circolare dell'
Agenzia delle Entrate conferma che l'agevolazione si applica a chi si mette in proprio dopo aver lasciato - non per sua volontà - un lavoro dipendente.
I vantaggiL'agevolazione fiscale è consistente:
• imposta forfettaria, che sostituisce Irpef e Irap,
del 5% per i primi
5 anni di attività (prima era del 20% ma senza limiti temporali). Il limite temporale non vale per gli under-30 e l'agevolazione quindi si estende fino ai 35 anni
d’età;
• niente Iva, né a debito né a credito (cioè scaricabile), e
obblighi contabili ridotti al minimo, esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo
spesometro.
I requisiti Le condizioni
oggettive restano quelle già previste per il regime dei minimi:
• non avere
compensi annui superiori a
30.000 euro;
• non avere
spese per beni strumentali (affitti, attrezzi da lavoro ecc.) superiori a
15.000 euro;
• non avere dipendenti o collaboratori (
a progetto o occasionali);
• non vendere all'estero e non distribuire utili ai soci.
Ma la legge di riforma prevedeva altre due condizioni
soggettive precise:
• il soggetto
non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, professionale o artistica;
• la nuova attività
non deve essere una prosecuzione di un'attività uguale ma svolta sotto altra forma (ad esempio non ha diritto all'agevolazione chi prima faceva lo stesso lavoro come dipendente o Cocopro).
Non c'è divieto di prosecuzione per chi viene licenziatoProprio su quest'ultimo punto interviene la recente circolare delle Entrate che, richiamando il provvedimento attuativo della manovra, precisa che il limite "non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità
per cause indipendenti dalla propria volontà". In sostanza se si viene licenziati
non vale più il divieto di prosecuzione dell'attività lavorativa precedente.
La circolare stessa fa un esempio chiarificatore: "Un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro o sia stato collocato in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà può senz'altro avvalersi del regime agevolato, anche se esercita l'attività di ingegnere idraulico sotto forma di
lavoro autonomo"
In questo caso - sottolinea l'Agenzia delle Entrate - non c'è chiaramente "
finalità elusiva", cioè non si cambia pelle solo per pagare meno tasse.
(A.D.M.)