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Bollette, l’aumento dell’Iva al 21% vale anche per il passato

L’agenzia delle Entrate precisa che non conta il periodo in cui sono stati consumati luce e gas, ma la data della fattura

L’aumento dell’Iva, che dal 17 settembre è passato dal 20 al 21%, per le bollette della luce e del gas ha valore retroattivo. Cosa significa? Che si applica anche ai consumi precedenti allo scorso settembre. Discorso diverso, invece, per i conguagli: se il periodo dei consumi è precedente al 17 settembre, il gestore deve restituire al cliente la cifra dovuta applicando l'aliquota al 20%.

La regola è stabilita dall’agenzia delle Entrate, anche se ha avuto poca visibilità. Ecco perché molti consumatori che si sono rivisti recapitare bollette calcolate con l’Iva al 21% per consumi precedenti hanno sollevato proteste e si sono rivolti alle associazioni di tutela.

In realtà la legge parla chiaro: ai fini dell’applicazione dell’Iva non è determinante il periodo al quale i consumi si riferiscono, ma la data in cui la fattura viene emessa. Come ha anche chiarito l'agenzia delle Entrate. Ma solo per le normali bollette: perché, come spiega la circolare n. 45/2011, “nel caso in cui l’utente abbia diritto ad una restituzione, l’aliquota Iva delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata”.
Pubblicato il 23/01/12 in Tasse| TAGS: aumento iva, bollette gas luce
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