La
vacanza è un diritto o un lusso? Comunque la pensiate, se siete tra i fortunati che sono partiti o partiranno per un
viaggio o una
località turistica - quest'anno la
crisi economica terrà a casa il
36% degli italiani - dovreste conoscere le
regole che vi tutelano. Chi
prenota un volo, un albergo o un pacchetto turistico dispone di una serie di
garanzie in caso di
ritardi, contrattempi,
incidenti o anche
truffe. Eccole in sintesi.
AEREILa normativa europea, recepita in Italia da diversi provvedimenti nonché dalla
Carta dei diritti del passeggero dell'Enac (
scarica il pdf), dà al viaggiatore una serie di diritti. In caso di disguidi con i voli ci si può rivolgere alla compagnia aerea per chiedere cambi o rimborsi.
Ritardi. Se superiori alle
3 ore sono previsti
risarcimenti pecuniari così modulati:
| Voli intracomunitari
| Voli internazionali
|
Fino a 1.500 km
| € 250
| € 250 |
| Oltre 1.500 km | € 400 | € 400 |
| Oltre 3.500 km | --
| € 600 |
La compagnia inoltre deve garantire un adeguato trattamento durante l’attesa (compresi eventuali
pasti e pernottamenti). Se a causa del ritardo prolungato si perdono giorni di vacanza si ha diritto al
risarcimento dei costi (notti di hotel perse ecc.).
Se il ritardo
supera le 5 ore si può rinunciare al viaggio e chiedere il
rimborso dell'intero biglietto.
Overbooking. Ovvero la pratica scorretta delle compagnie aeree di vendere più biglietti della capienza effettiva del velivolo. La testata
Soldi&Diritti ci ricorda quali sono i diritti del passeggero che rimane a terra:
• scelta tra il
rimborso del biglietto (che deve arrivare
entro 7 giorni) e un
volo alternativo appena possibile o in altra data a scelta del passeggero. In questo secondo caso:
- se è disponibile solo una
classe superiore, il volo dev'essere allo stesso prezzo,
- se la
classe inferiore, si ha diritto a un rimborso del
30% per voli fino a 1.500 km,
50% fino a 3.500,
75% oltre;
• eventuali
pasti e pernottamenti gratuiti e a 2 telefonate, fax o email;
• un
indennizzo uguale a quello per i ritardi. Se però scegliete un volo alternativo, il risarcimento può essere ridotto della metà se i ritardi non superano le 2, 3 o 4 ore in base alla durata del viaggio.
Cancellazione del volo. Stesse regole dell'overbooking. Ma la compagnia può
rifiutare il risarcimento se:
• dimostra che la responsabilità non è sua (ad esempio per maltempo),
• informa il passeggero della soppressione almeno 2 settimane prima,
• offre una partenza in un orario non troppo lontano da quello originario.
TOUR OPERATOREsaminiamo il
caso limite dell'operatore fantasma (
truffa) o scomparso dopo la vostra prenotazione (
fallimento). Per (tentare di)
recuperare i soldi - ci ricorda sempre
Soldi&Diritti - si può presentare domanda al
Fondo nazionale di garanzia del consumatore di pacchetto turistico, alimentato con il 2% dei premi annuali delle polizze che i tour operator devono obbligatoriamente stipulare, come previsto dal Codice del consumo (anche se da qualche anno il Fondo, di fatto, non sta più erogando denaro). Va inviata una
raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
Ufficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi - Servizio IV Assistenza alla domanda turistica e Vigilanza
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.Alla domanda vanno
allegati: copia di un documento d’identità, contratto di viaggio, copia del versamento all’agenzia di viaggio e ogni altra documentazione utile.